Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione

Il TFM o trattamento di fine mandato è un’indennità che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del loto mandato.
Gli accantonamenti al fondo TFM rilevano per competenza in ogni esercizio nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale.

Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza (articolo 105 comma 4 del TUIR)

Per la giurisprudenza prevalente la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi l’importo, diversamente, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa.

Tale orientamento è confermato dalla pronucia della Cassazione n 18026/2025.

Vediamo i dettagli della causa.

Deducibilità delle quote di TFM: principio della Cassazione

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità riconosciuta agli amministratori delle società al termine del loro incarico, a condizione che sia previsto da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del mandato, e che specifichi l’importo o il criterio di calcolo.

L’art. 105, comma 4 del TUIR consente la deducibilità degli accantonamenti relativi al TFM per competenza, ma solo in presenza di documentazione idonea.

In assenza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR).

Sul piano contabile, secondo il documento OIC 31, se l’azienda stipula una polizza assicurativa che trasferisce integralmente l’obbligo alla compagnia, i premi pagati possono essere iscritti a conto economico in luogo degli accantonamenti.

Con tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2012-2013, l’Agenzia delle Entrate contestava alle società Alfa Group S.p.A. e Alfa S.p.A. la deduzione indebita degli accantonamenti al fondo TFM in favore dei propri amministratori.

Secondo l’Ufficio, le somme erano superiori ai limiti previsti dagli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), 105, comma 4 TUIR e 2120 c.c., richiamando analogie tra TFM e TFR.

La Commissione Tributaria Provinciale e poi la CTR avevano respinto i ricorsi delle società, accogliendo la tesi dell’Agenzia: il TFM doveva rispettare i medesimi limiti previsti per i dipendenti, dunque non integralmente deducibile.

Le società, congiuntamente, hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 105 TUIR e del principio di competenza, oltre che la falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. (che disciplina esclusivamente il TFR dei lavoratori subordinati).

Nel ricorso, le società hanno chiarito che il TFM era stato deliberato contestualmente alla nomina degli amministratori, risultando da atto con data certa e con indicazione dell’importo. 

Inoltre, hanno evidenziato che i limiti di deducibilità andavano riferiti all’art. 2389 c.c., che disciplina i compensi degli amministratori, e non al TFR.

Con ordinanza n. 18026/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito: gli avvisi di accertamento sono stati annullati.

La Corte ha affermato chiaramente che:“In mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento del TFM nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 c.c., dettato per questi ultimi”.

La deducibilità per competenza, ai sensi dell’art. 105, comma 4 TUIR, è quindi ammessa se l’indennità è prevista da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne è specificato l’importo o criterio di calcolo.

La Corte ha inoltre ribadito che: “Il TFM è deducibile per competenza, purché sussistano i presupposti formali richiesti. In mancanza, si applica il principio di cassa (art. 95, co. 5 TUIR)”.