Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

Il decreto legge n 116/2025, in vigore dal 9 agosto, e ora giunto in Senato per la conversione in legge risponde alla esigenza di ottemperare agli impegni derivanti dalla condanna subita dall’Italia lo scorso 30 gennaio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione ai gravi fenomeni di inquinamento ambientale rilevati nella “Terra dei fuochi”. 

E' stato pertanto necessario adottare una strategia per combattere queste attività criminali; la scadenza per la presentazione al Consiglio d’Europa di un Piano d’azione è prevista per settembre e le nuove norme, come recita la relazione illustrativa, ne costituiscono una componente essenziale.

Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate  le seguenti modificazioni:

  • a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa  che esercita l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  che,  essendovi tenuta,  non  risulta  iscritta  all'Albo   nazionale   dei   gestori ambientali e commette una violazione delle  disposizioni  di  cui  al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e'  soggetta,  oltre alle  sanzioni  previste   per  la   specifica violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6 giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi. In  caso  di reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del  codice  penale,  si applica  la   sanzione   accessoria   della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
  • b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito  con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo  II,  Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  i titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1, lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso  le  immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di rifiuti non pericolosi»;
  • c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:  «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni  degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
    3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.

Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:

  • i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
  • le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).

In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).